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Statuto

FNCS - Statuto

 

Art.1 - Statuto “FNCS - Imprese per l’Italia”

È costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E SOCIETÀ", con sede in Via Luigi Schiavonetti 270 - 00133 Roma. L'Associazione assume la denominazione Federazione Nazionale delle Cooperative e delle Società con acronimo "FNCS – Imprese per l’Italia", così di seguito denominata.

È una libera Associazione di fatto apolitica e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dalle disposizioni del libro I del Codice Civile, agli articoli dal 14 al 35, nonché del presente Statuto.

Art.2 - Oggetto e scopo

La FNCS, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione, si propone:

  • La difesa della cooperazione e delle imprese quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali;
  • La rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese aderenti e dei loro soci;
  • La diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
  • La promozione, sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e di imprese e dello sviluppo degli enti aderenti;
  • L’aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese operanti nel territorio nazionale;
  • L'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
  • Favorire lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
  • La promozione e l'attuazione dell'assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria, sindacale e tecnico-economica agli enti aderenti;
  • Curare pubblicazioni riguardanti i contratti nazionali di lavoro nonché assistere gli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro, nonché gestire iniziative per la formazione nei confronti dei soci;
  • L'attuazione di tutte le eventuali funzioni della Federazione;
  • La raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e sulle imprese, anche ai fini di interesse generale;
  • La stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
  • La promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività della Federazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi statutari.

Per il conseguimento delle finalità predette, l'unione potrà:

  • Avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
  • Stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

L'unione esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

FNCS persegue scopi di divulgazione culturale sui temi oggetto dello Statuto ed è indipendente da ogni partito o associazione politica e da ogni organizzazione sindacale. È esclusa ogni attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente Statuto.

Per la realizzazione dei suoi fini, FNCS prevede:

  • Interventi di formazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento alle relazioni possibili tra il mondo del lavoro e i soggetti svantaggiati;
  • Consulenza e gestione di pacchetti formativi mirati, presso enti ed aziende pubbliche e private;
  • L’organizzazione di conferenze, convegni, corsi di aggiornamento anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
  • L’organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per lavoratori;
  • Svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in dettaglio, intraprendere le seguenti attività atte a procurare lavoro per i soci e/o per le persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni.

Per tali scopi, FNCS potrà inoltre:

  • Aderire ad organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, ad organismi consortili ed associazioni di carattere sovranazionale ed intergovernativo, internazionale, nazionale, regionale e provinciale, aventi scopi e fini similari;
  • Accettare donazioni e lasciti, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in formula non cooperativa e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali;
  • Collegarsi nelle forme più opportune con imprese cooperative e non, per consulenze, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività di ricerca e studio, nonché assumere partecipazioni in Società costituite o costituenti, con scopi analoghi o affini al proprio, purché non in via prevalente rispetto alle altre attività;
  • Utilizzare la consulenza esterna di esperti nei vari settori, oggetto, di volta in volta, di indagine;
  • Promuovere attività di lavoro ed ergoterapia a favore degli utenti per facilitare il loro reinserimento sociale;
  • Curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale, nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, FNCS potrà inoltre:

  • Predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa;
  • Promuovere la costituzione di altre Associazioni per attività specifica, fornendo alle stesse la necessaria assistenza.

FNCS potrà inoltre assumere interessenze, partecipazioni anche non azionarie in società, associazioni o fondazioni aventi oggetto comunque connesso o strumentale al proprio, destinando i frutti ai propri scopi associativi.

Art.3 - Associati

3.1 FNCS è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna ed ha diritto di voto.

3.1.1 Soci Ordinari Fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla  costituzione dell'associazione. Quest'ultimi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

3.1.2 Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata  dall'Assemblea Generale degli Associati;

Le quote o il contributo associati non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

3.2 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo e controfirmata dal presidente del Consiglio, su domanda scritta del richiedente. Contro il rifiuto di ammissione è      ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri.

3.3 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, da emanarsi successivamente, secondo le deliberazioni assunte dagli organi  preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, su proposta del Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

3.4 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di  voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

3.5 La qualità di Associato si perde per dimissioni, in caso di mancato versamento puntuale delle quote associative, quando l'attività dell'Associato sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole o per il sopraggiungere di motivi ostativi anche non conosciuti all'atto della richiesta di iscrizione e conosciuti successivamente. L'esclusione deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo con motivazione scritta.

3.6 I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art.4 – Organi della Federazione nazionale delle cooperative e società

  • L'Assemblea Generale degli Associati e il Presidente dell'Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  • Il Comitato Scientifico;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

Art.5 – Assemblea generale degli Associati e il presidente

5.1 L'Assemblea Generale degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto. Ne fanno parte tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione. L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce, anche online in conference call, quando necessario secondo gli interessi dall'Associazione, su convocazione del Presidente e, comunque, almeno una volta nell'anno solare entro il 31 dicembre ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale degli Associati è valida sempre e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In prima convocazione nomina il Presidente dell'Assemblea che rimane in carica fino 3 (tre) anni. L'Assemblea straordinaria una volta validamente convocata, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci. Il 5% o una percentuale maggiore di Associati può richiedere per iscritto al Presidente di convocare l’Assemblea Generale, indicando specificamente gli argomenti dell'ordine del giorno. Il Presidente, senza ritardo, investirà della richiesta il Consiglio Direttivo, che delibererà se darvi seguito. In difetto, decorsi 30 giorni dalla richiesta al Presidente, il 51% degli Associati può provvedervi direttamente, specificando il luogo e la data della riunione, l'ordine del giorno ed il delegato che si incaricherà della presidenza dell'Assemblea Generale stessa.

5.2 L'Assemblea Generale degli Associati è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

5.3 L'Assemblea Generale degli Associati deciderà sui seguenti argomenti a maggioranza semplice (50% + 1) degli Associati presenti, in proprio e per delega, sui seguenti argomenti:

a) Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;

b) Approvazione del bilancio;

c) Approvazione del regolamento interno;

d) Approvazione della quota di associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

e) Deliberazione su ogni altra questione ad essa rimessa.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Generale degli Associati deciderà sui seguenti argomenti a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:

a) Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio;

b) Eventuali e varie su temi indicati da almeno un terzo degli Associati via posta elettronica o fax a FNCS, all'attenzione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 20 gg prima                della data della convocazione.

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata con invito formalizzato anche via fax o posta elettronica all'indirizzo degli Associati, con un preavviso non inferiore a venti giorni, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nel caso di urgenza, il termine può essere ridotto a dieci giorni. Ogni Associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Associato munito di delega. Ogni Associato non può essere munito di più di 2 (due) deleghe. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dagli Associati anche per il tramite di un sistema di voto elettronico, purché il sistema garantisca l'unicità e irripetibilità del voto e la verifica della votazione.

Art.6 – Consiglio direttivo e suoi membri

6.1 Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo solamente gli Associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa. È fatto divieto assoluto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina. Il loro incarico è da intendersi gratuito ad esclusione delle spese vive (rimborsi spese);

6.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati;

6.3 Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno ed a maggioranza semplice:

a) Il Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione;

b) Il Tesoriere con funzioni di Segretario.

6.4 Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, nomina inoltre, scegliendoli tra gli Associati, i membri del Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico;

6.5 Il Consiglio Direttivo e tutti i soggetti da esso eletti o nominati durano in carica tre anni;

6.6 Il Consiglio Direttivo:

a) Gestisce i fondi destinati alle iniziative a carattere nazionale;

b) Presenta all'Assemblea degli Associati il Bilancio annuale;

c) Indirizza le attività dell'Associazione al perseguimento dei fini sociali;

d) Gestisce l'attività dell'Associazione a livello nazionale;

e) Delibera sull'organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare a livello nazionale, durante l'anno e può, a tale fine, emanare regolamenti e stabilire procedure.

6.7 Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente:

a) Convoca e presiede l'Assemblea annuale e quelle straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno;

c) Cura i rapporti con Istituzioni, Associazioni ed Organismi esterni;

d) Cura l'Ufficio Stampa e la comunicazione con i terzi;

e) Cura le comunicazioni periodiche di competenza agli Associati;

f) Cura i rapporti con il Collegio dei Probiviri;

g) Tiene costantemente informato il Consiglio Direttivo della sua attività.

    • Il Segretario conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l'elenco degli Associati.
    • Il Segretario, con funzioni di Tesoriere, è il responsabile delle risorse e del bilancio dell'Associazione.

Art.7 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri scelti dal Consiglio Direttivo tra gli Associati. I Probiviri restano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo Nazionale che li ha scelti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri:

  • Collabora con gli altri Organi di FNCS per dare alla stessa ed ai suoi Associati la congrua immagine pubblica, anche fondata sui canoni etici previsti dallo Statuto e da ogni iniziativa coerente con essi; su richiesta del Consiglio Direttivo esprime pareri e suggerimenti sulle corrette modalità di svolgimento della pubblicità informativa;
  • È competente a decidere sulle violazioni da parte degli Associati delle norme di comportamento contrarie ai principi dello Statuto o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori di FNCS, promuovendo anche d'ufficio il relativo procedimento.

Art.8 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri nominati ogni tre anni dal Consiglio Direttivo con specifico riguardo agli ambiti del diritto del lavoro sostanziale e processuale, del diritto della previdenza ed assistenza sociale, del diritto sindacale, del diritto antidiscriminatorio e del diritto del lavoro europeo ed internazionale. Il Comitato Scientifico nomina, al proprio interno, il Presidente che ne promuove e coordina l'attività e mantiene costanti contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:

  • Supporta il Consiglio Direttivo e suggerisce ad esso le iniziative formative e convegnistiche, sia locali che nazionali, sia in ordine al "format", che in ordine a sistemi, anche tecnologici, di registrazione e trasmissione dei contenuti, tali da far circolare, diffondere e rendere condivise tra gli Associati, le iniziative stesse ed i relativi contenuti, documentali e digitali; rende pareri e assistenza al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, su ogni questione in cui FNCS intenda assumere posizione pubblica o interlocuzione istituzionale che involga problematiche scientifiche;
  • Propone al Consiglio Direttivo le iniziative editoriali di carattere scientifico o formativo che ritiene utili per il raggiungimento dei fini statutari;
  • Collabora alla gestione delle informazioni di carattere formativo o scientifico del sito. I membri del Comitato Scientifico decadono dalla funzione ove non partecipino, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato stesso. Il Presidente decade dalla funzione anche ove non partecipi, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice.

 Art.9 – Mezzi finanziari e patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

  • Dalle quote sociali;
  • Dalle donazioni;
  • Dai contributi di enti italiani e stranieri;
  • Dai finanziamenti erogati da istituti, enti, ordini professionali, istituzioni nazionali ed estere;
  • Dai proventi derivanti dall'organizzazione delle attività inerenti alle finalità del presente Statuto;
  • Dalle partecipazioni in enti strumentali alle finalità statutarie.

Il patrimonio sociale è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Il patrimonio deve essere devoluto in caso di scioglimento.

Art.10 – Bilancio e amministrazione

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione annuale del Bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale degli Associati entro il 31 ottobre di ogni anno, alla tenuta dei libri e alle scritture contabili prescritte dalla legge. Il Consiglio Direttivo tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dello stesso Consiglio, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. I fondi destinati alle iniziative di carattere nazionale sono amministrati dal Consiglio Direttivo Nazionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all'Associazione.

Art.11 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute.


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